Non può essere ammessa in appello la prova esclusa in primo grado, se non c’è specifica impugnazione al riguardo

Non può essere ammessa in appello la prova esclusa in primo grado, se non c’è specifica impugnazione al riguardo
27 Settembre 2016: Non può essere ammessa in appello la prova esclusa in primo grado, se non c’è specifica impugnazione al riguardo 27 Settembre 2016

Con la sentenza n. 18742/16, la III Sezione della Cassazione civile ha ribadito un principio giuridico consolidato in materia processuale, ma evidentemente ignorato da molti, vista la frequenza con la quale il Giudice di legittimità è chiamato a pronunciarsi in proposito. Accade sovente che un appellante riproponga nel proprio atto di impugnazione una prova testimoniale non ammessa in primo grado o si dolga dell’omesso esame di un documento. Ciò non è sufficiente, tuttavia, a devolvere al Giudice d’appello tali questioni. Anche a questo scopo è infatti indispensabile che l’appellante proponga una specifica impugnazione, motivando le ragioni per le quali ritiene di ravvisare nell’esclusione o nell’omissione anzidetta un error in procedendo  del primo Giudice. A questo fine occorre illustrare le ragioni per le quali si ritiene che la prova esclusa o il documento non considerato siano invece rilevanti ai fini della decisione della controversia, in modo tale da dimostrare l’errore procedurale attribuibile al Giudice che quella rilevanza non ha invece riconosciuto. Qualora, invece, l’appellante si limiti a riproporre la prova esclusa o a lamentare che la sentenza impugnata non abbia considerato un certo documento, non sarà censurabile (per violazione dell’art. 115 c.p.c.) la sentenza d’appello che non abbia ammesso la prova così riproposta o esaminato il documento, poiché non avrebbe potuto farlo in difetto di specifica impugnazione in proposito. Questo il principio di diritto espresso dalla Cassazione al riguardo: “Quando il giudice di primo grado non abbia ammesso una prova costituenda o non abbia esaminato una prova documentale, la parte soccombente nel merito se ne deve dolere con apposito motivo di appello, nel quale deve dedurre e argomentare le ragioni dell’error in procedendo imputabile al primo giudice per la mancata ammissione e per l’omesso esame, e non può limitarsi semplicemente alla riposizione della istanza di ammissione della prova costituenda o di esame del documento. Ne consegue che avverso la sentenza di appello che non abbia ammesso la prova o esaminato il documento quella stessa parte non può dolersi con il ricorso per cassazione della violazione dell’art. 115 c.p.c. da parte del giudice d’appello, il quale legittimamente si è disinteressato e doveva disinteressarsi dell’istanza probatoria e del documento in mancanza di appello sul punto dell’omessa ammissione o dell’omesso esame da parte del primo giudice”.

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